Pareri legali
La sezione "L'avvocato risponde" è un’area dedicata
alle problematiche
di natura legale,
in cui gli utenti registrati al
portale possono porre i loro quesiti. I chiarimenti saranno forniti
dall'Avv. Luciano
Martucci, civilista specializzato in materia ascensoristica. Il servizio è gratuito. Pubblichiamo alcune
domande pervenuteci da:
l'utente Fabrizio
D. Quale dovrebbe essere la maggioranza necessaria al corretto perfezionamento
del contratto pluriennale?
R. In primo luogo, è opportuno distinguere tra
quorum per la costituzione dell’assemblea e quorum per la validità della
delibera assembleare. Ciò posto, ai sensi dell’art. 1136
c.c., l’assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita
se sono presenti i 2/3 dei partecipanti al condominio ed i 2/3 del valore
millesimale dell’edificio; in seconda convocazione, è sufficiente
la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio e di 1/3 del valore
millesimale dell’edificio.
Quanto, invece, ai quorum per la validità della delibera assembleare è necessario,
in prima convocazione, la maggioranza degli interventi all’assemblea
che rappresentino almeno ½ del valore millesimale dell’edificio;
in seconda convocazione, invece, è sufficiente la maggioranza di
1/3 degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore millesimale
dell’edificio.
Rispettando tali requisiti, l’amministratore può validamente
sottoscrivere un contratto pluriennale avente ad oggetto la manutenzione
dell’impianto dell’ascensore.
l'utente Alberto
D. Il condominio è da considerarsi consumatore?
R. Premesso che per consumatore si intende...Segue
risposta
l'utente Pierluigi
D. Se il contratto pluriennale dì manutenzione dell'impianto dell'ascensore
non è stato approvato dell'assemblea che succede?
R. In tal caso, il contratto è inefficace. In...Segue
risposta
l'utente Filippo
D. Perché per la stipula di un contratto pluriennale di manutenzione dell'impianto
dell'ascensore non è sufficiente la sola sottoscrizione dell'amministratore
pro tempore del condominio?
R. La stipula di un contratto pluriennale è da...Segue
risposta
Per inviare il tuo quesito visita
la sezione http://www.liftonweb.it/tecnico_risponde/...
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Pareri tecnici
La sezione “L'
esperto risponde” nasce con l'intento di far luce su
argomenti di carattere tecnico appartenente al settore ascensoristico
che possono risultare particolarmente ostici, in cui gli utenti registrati al
portale possono porre i loro quesiti.. Il servizio è gratuito.
Pubblichiamo le ultime domande pervenuteci da:
l'utente Giorgio
D. I dispositivi elencati nell'Allegato IV della Direttiva 95/16/CE sono considerati
tutti componenti di sicurezza?
R. Direi proprio di sì! Considerando che l'Allegato IV alla Direttiva 95/16/CE è intitolato: “Elenco
dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo
8, paragrafo 1”.
l'utente Giovanni
D. Chiedo se è possibile installare in un albergo da 24 posti letto di nuova
edificazione (2 fermate) una piattaforma elevatrice al posto di un normale ascensore!
R. Una piattaforma è cosa totalmente diversa da...Segue
risposta
l'utente Giorgio
D. Secondo le Norme UNI EN 81-1&2: 1999 gli organi di presa del paracadute
devono essere obbligatoriamente posti nella parte inferiore della cabina?
R. No, solo di preferenza. Infatti la nota al punto...Segue
risposta
l'utente Giovanni
D. Volevo sapere se un ascensore idraulico poteva essere installato senza paracadute
meccanico con coefficiente di sicurezza > 8 per funi ed attacchi.
R. No , infatti il punto 3 (Rischi per le persone nella cabina) dell'Allegato I
(Requisiti essenziali di sicurezza e salute) al DPR 162 del 30/04/99 “Regolamento
recante norme per attuazione direttive 95/16/CE sugli ascensori”, al comma 3.2
prevede obbligatoriamente un “dispositivo destinato ad impedire la caduta libera
della cabina” “in caso di guasto dell'alimentazione o di componenti”. Precisa
altresì “il dispositivo deve essere indipendente dagli elementi di sospensione
della cabina”.
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